1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole da: «può procedere» fino alla fine del comma
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «A richiesta» sono inserite le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia,»;
c) al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «su richiesta» sono inserite le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia,»;
d) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta» sono inserite le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia,».