Art. 4.

      1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole da: «può procedere» fino alla fine del comma

 

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sono sostituite dalle seguenti: «può indicare al pubblico ministero ulteriori indagini, oltre quelle già compiute ai sensi dell'articolo 2-bis, fissando il termine entro il quale esse devono essere svolte»;

          b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «A richiesta» sono inserite le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia,»;

          c) al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «su richiesta» sono inserite le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia,»;

          d) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta» sono inserite le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia,».